La Società Italiana degli Autori ed
Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base
associativa, preposto alla protezione e all'esercizio
dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia, in forma di
società di gestione collettiva senza scopo di lucro.
Dalla costituzione, avvenuta nel 1882,
ha assunto nel corso del tempo diverse denominazioni: SIA
(Società Italiana degli Autori) dal 1882 al 1926, SIAE
(Società Italiana degli Autori ed Editori) dal 1926 al 1942,
EIDA (Ente Italiano per il Diritto d'Autore) e, infine,
di nuovo l'attuale (dal 1945).
Svolge inoltre funzioni connesse con la
protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello
Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e
riscossione di tasse, contributi e altri diritti.
Storia
La Società Italiana degli Autori
nacque a Milano alle ore 16 del 23 aprile 1882 nella sala
dell'Orologio di Palazzo Marino. Qui si erano riuniti il giorno
precedente alcuni esponenti della cultura, dello spettacolo,
dell'editoria e delle arti italiane per discutere un disegno unitario
di tutela del diritto d'autore. In 181, tra cultori di scienze,
lettere ed arti, aderirono al sodalizio, e con l'approvazione del
primo statuto nacque la SIA, la Società Italiana degli
Autori per la tutela della proprietà letteraria e artistica.
Contesti e
premesse
Nell'Ottocento crebbe in Europa la
necessità degli autori di garanzie a protezione delle loro opere. Il
tema, inizialmente, suscitò attenzione soprattutto in Francia, dove
già operava la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
(SACD), fondata nel 1777 da Beaumarchais. Victor Hugo condusse una
battaglia per vedere riconosciuti i diritti degli autori, divenendo
nel 1838, con Balzac, Dumas e George Sand, uno dei fondatori della
Société des gens de lettres (SGDL). Se in Francia Balzac
lamentava che "per il difficile prodotto dell'intelligenza,
il diritto comune è sospeso in Europa", secondo Enrico
Rosmini "la teoria di una vera proprietà assoluta e perpetua
a favore degli autori non ebbe mai in Italia molti seguaci";
nasceva una sorta di manualistica di settore per il teatro, in cui si
rappresentava maggiormente il melodramma, che analizzava tutti gli
aspetti delle professioni teatrali, senza mai citare gli autori e i
loro diritti; tuttavia la materia cominciava ad essere oggetto di
alcune legislazioni interne e delle prime convenzioni internazionali,
fra le quali quella del 22 maggio 1840 fra l'imperatore d'Austria e
il re di Sardegna. Nel 1865 fu emanata la prima legge italiana sul
diritto d'autore, la n. 2337/1865, poi emendata dieci anni dopo dalla
n. 2652/1875 e rimasta in vigore sino al 1925. Riassume il Rosmini
che, con la nuova legge, "chi intende valersi dei diritti
d'autore garantiti dalla legge deve presentare al Prefetto della
provincia, insieme alla dichiarazione di riservarsi questi diritti,
due esemplari dell'opera che pubblica".
Nel 1878, nell'imminenza
dell'Esposizione Universale, Hugo volle con intensità che la SGDL,
insieme al centenario di Voltaire, contribuisse con enfasi al
Congresso letterario internazionale, previsto fra le celebrazioni e
di cui sarebbe stato presidente; il riconoscimento del diritto di
proprietà letteraria sarebbe stato non l'unico, ma comunque il primo
argomento all'ordine del giorno. Fra gli italiani che parteciparono
al Congresso, ci furono Edmondo De Amicis, Tullo Massarani, Edoardo
Sonzogno e Giuseppe Garibaldi. Il Congresso produsse in forma di
risoluzione diversi principi fra i quali il riconoscimento del
diritto d'autore non [più] come concessione della legge, ma come una
delle forme della proprietà. Contemporaneamente Hugo partecipava
alla fondazione della Association Littéraire et Artistique
Internationale (ALAI).
In quel periodo c'erano autori, anche
di fama, che vivevano una vecchiaia di ristrettezze e proprio in
occasione del II Congresso Drammatico del 24 febbraio 1878 Alamanno
Morelli si fece interprete dei fautori di un intervento previdenziale
rammentando che "in Francia e nell'Inghilterra si viene in
soccorso agli artisti vecchi"; in questo clima, dunque, e in
questa sede si sviluppò l'idea di un ente italiano che potesse
difendere i diritti degli autori italiani, e dal II Congresso
Drammatico scaturì una Commissione incaricata di studiare la
costituzione di una Società di Autori. La Commissione, presieduta
dal drammaturgo Paolo Ferrari, si avvaleva di presenze politiche (i
senatori Tullo Massarani, Felice Mangili e Francesco Brioschi), di
giuristi (Stefano Interdonato ed Enrico Rosmini), di artisti (il
pittore Domenico Induno, lo scultore Gerolamo Oldofredi-Tadini, il
musicista Antonio Bazzini), oltre ai letterati Luigi Capranica,
Giulio Carcano, Damiano Muoni e Francesco Foucault di Daugnon e agli
accademici Vigilio Inama, Cesare Cantù e Giovanni Schiaparelli.
Ancora più ristretto era il Comitato che nel 1881 aveva avuto
l'incarico definitivo di provvedere alla costituzione della Società:
sotto la presidenza di Cesare Cantù, avevano lavorato alla bozza
dello Statuto una quarantina di personaggi, tra cui i drammaturghi
Leopoldo Pullé e Paolo Ferrari, Giuseppe Pietro Edoardo Sacchi e
l'editore Filippo Bernardoni. Nel frattempo, il ministro di Grazia e
Giustizia Giuseppe Zanardelli (poi socio egli stesso) emanava una
circolare ai Procuratori per richiamare l'attenzione dei magistrati
sulla opportunità di procedere d'iniziativa, anche prima di ricevere
querele di parte, per assicurare efficace tutela alla proprietà
letteraria: "si muovono da ogni parte continui e vivi reclami
per le molte e svariate contraffazioni che vanno ripetendosi con
frequenza sempre maggiore, e che attestano come la proprietà
letteraria non sia ancora presso di noi tenuta in quel rispetto al
quale ha incontestabile diritto".
Fondazione
La neocostituita SIA ebbe in Cesare
Cantù il presidente onorario e nel letterato-pittore Tullo Massarani
il primo presidente effettivo. La Società era infatti amministrata
da un Consiglio, composto da un Presidente effettivo e venti
Consiglieri eletti fra i Soci. Nel Consiglio i musicisti erano
rappresentati da Giuseppe Verdi, gli scrittori da Edmondo De Amicis e
Giosuè Carducci, i drammaturghi da Paolo Ferrari, i giornalisti e
letterati da Leone Fortis, tutti affiancati dalla competenza dei
giuristi Luigi Gallavresi e Napoleone Perelli. Aderirono in molti al
sodalizio: tra i soci fondatori ci sono Arrigo e Camillo Boito,
Ermanno Loescher, Cesare Lombroso, Terenzio Mamiani, Edoardo
Sonzogno, Antonio Stoppani, Giovanni Verga e tre ministri dell'epoca
(Domenico Berti, Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Zanardelli).
La sede era dislocata in due stanze a Palazzo Pullè, a Milano, in
via Brera 19. Si legge nell'art. 2 dello Statuto che "La
Società ha per iscopo 1) la difesa mutua dei diritti d'autore
spettanti ai soci; b) l'appoggio morale e materiale ai soci".
Potevano essere ammessi alla Società
"tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche,
letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia; e quindi
uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri,
architetti, ecc.; gli editori, i capi-comici, tutti coloro che
giustifichino d'essere in possesso di diritti d'autore; ed in genere
tutti i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti che
facciano adesione allo Statuto della Società". La quota di
adesione era di lire 10, il contributo annuo di lire 20. Le domande
di ammissione in qualità di socio, indirizzate al Consiglio, erano
firmate dal candidato e controfirmate da due membri della Società, i
quali ne assumevano la presentazione. Negli anni successivi si
aggiunsero ai fondatori nomi come Antonio Fogazzaro, Giacomo Puccini,
Sabatino Lopez, Tito Ricordi, Pietro Mascagni. Tra i soci più attivi
della SIA, c'erano anche nomi noti dell'editoria libraria e musicale,
da Giulio Ricordi (consigliere dal 1889) a Emilio Treves (primo
vicepresidente della SIA), da Ermanno Loescher ad Ulrico Hoepli ed
Edoardo Sonzogno.
Il primo quadriennio di vita della SIA
vide i soci fondatori impegnati a radicare il sodalizio nei rapporti
nazionali e internazionali. La pubblicazione di Atti e Notizie
permise alla Società di farsi conoscere all'estero, con un crescente
numero di accordi bilaterali stipulati con omologhe realtà
straniere.
Il 18 maggio 1882 entrò in vigore la
legge n. 756 che rese procedibili d'ufficio le azioni penali previste
dalla legislazione vigente in materia di diritto d'autore e inasprì
le pene pecuniarie in caso di rappresentazioni o esecuzioni abusive o
nel caso che le opere venissero presentate al pubblico con "aggiunte,
riduzioni o varianti".
Il riconoscimento del carattere
mutualistico dell'Ente si ebbe (a seguito della riforma della
regolamentazione sugli enti morali) nel 1891, con il Regio Decreto
del primo febbraio 1891, proprio a ridosso della Convenzione di
Berna, che si pose a tutela della opere letterarie ed artistiche
ispirandosi al pensiero di Hugo, da poco scomparso, secondo cui i
Paesi civili devono tutelare i loro autori al modo più uniforme
possibile. Nel 1887 fu creato il primo nucleo di agenti controllori
con l’ausilio dell’editore di musica Giulio Ricordi, che mise a
disposizione un certo numero di suoi rappresentanti.
Gli anni di Praga
Il 28 giugno 1896 fu nominato Direttore
Generale della SIA Marco Praga, commediografo e critico teatrale, che
rimase in carica fino al 1911 per poi tornare come Presidente nel
primo Dopoguerra. Fu lui ad organizzare una rete territoriale, per
garantire una sempre più capillare tutela degli autori.
Parallelamente, nel 1903 istituì il
Mutuo Soccorso per sostenere i soci in difficoltà e, nello stesso
anno, avviò una politica di intervento per rafforzare la presenza di
SIA nel mondo della produzione artistica italiana; in quei contesti
infatti erano ancora di grave portata il malcontento e il disagio
degli autori, i cui diritti non venivano riconosciuti dagli
impresari. Ad esempio nel teatro, questa criticità era tale che
ancora molti anni dopo, secondo una definizione che ne diede Eduardo
De Filippo "la voce «diritto d’autore» o non si calcolava o
si escludeva dalla trattativa".
Lo sviluppo
Le successive vicende della SIAE possono essere così riassunte:
La società ottiene nel 1921 dallo
stato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte sugli
spettacoli teatrali, poi esteso a spettacoli di tipo diverso,
successivamente rinnovata fino al 1999, anno in cui tale imposta
viene abolita.
Tra il 1896 e il 1929, la società
si trasforma pian piano in organizzazione che opera espressamente in
campo economico, prefigurando il suo ruolo di intermediazione tra
autori ed esecutori. Infatti nel 1926/1927 trasferisce la sua sede a
Roma, diventa Società Italiana degli Autori ed Editori, entra nella
Confederazione internazionale delle Società di Autori e Compositori
(CISAC).
1942: diventa ente pubblico e
prende il nome di Ente Italiano per il Diritto d'Autore (EIDA) (ma
solo fino al 1945, poi torna alla denominazione SIAE).
Nel 1999, il decreto legislativo
n. 419 la definisce ente pubblico a base associativa.
Nel 2008, la legge n.2 del 9 la
definisce ente pubblico economico a base associativa.
La SIAE è sottoposta alla vigilanza
congiunta del Consiglio dei ministri e del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e Turismo, sentito il Ministero delle Finanze per
le materie di propria competenza come previsto dalla legge n.2/2008.
Attività
La SIAE svolge attività di
corresponsione ad autori ed editori dei diritti loro spettanti,
riscossi presso chi ne utilizza le opere. Oltre alla riscossione dei
diritti, SIAE svolge, da statuto e per effetto di norme specifiche,
attività di promozione culturale e di incentivazione alla produzione
di nuove opere, nonché azioni di solidarietà e di conservazione del
patrimonio artistico.
La Società fornisce inoltre servizi
per enti terzi, ad esempio di natura fiscale, e agisce anche
d’iniziativa su materie connesse ai suoi compiti d’istituto, come
per esempio nel caso del c.d. “secondary ticketing”
(bagarinaggio).
Organizzazione
La SIAE opera per mezzo di Divisioni
distinte per settori specialistici (musica, cinema, etc) e con una
rete territoriale, anch’essa organizzata in una Divisione, oltre
che con diversi altri organi a complemento del servizio.
La Rete territoriale si articola a sua
volta in 10 Sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino e Venezia); a queste fanno capo le Filiali e le
agenzie mandatarie, diffuse su tutto il territorio nazionale.
Queste ultime gestiscono le attività
di sportello e assicurano la vigilanza e il controllo nei settori
dello spettacolo e dell'intrattenimento. Le agenzie sottoscrivono uno
specifico contratto di mandato, agiscono autonomamente e ricevono
compenso da provvigioni sugli incassi e spettanze per gli altri
servizi conferiti.
Governance
Gli Organi decisori sono l’Assemblea,
il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione e il Collegio
dei Revisori.
Principali
dirigenti ed esponenti
Nel corso del tempo si sono avvicendati
ai vertici di SIAE diversi personaggi di rilievo; oltre ai presidenti
onorari Cesare Cantù (1882-1895) e Gabriele D’Annunzio
(1920-1938), sono stati presidenti del Consiglio di Gestione, fra gli
altri:
Anche quando oggetto di
commissariamento, i nomi al vertice riguardavano figure della cultura
italiana, come Gian Luigi Rondi (2011-2013).
Natura e
ruolo giuridico
Siae è
preposta a vigilare e ad agire per il rispetto dei diritti d'autore
di natura patrimoniale dei suoi associati e mandanti; opera a questo
fine in particolare rilasciando le licenze e le autorizzazioni di
utilizzo delle opere e riscuotendone i connessi proventi, che
ripartisce fra gli aventi diritto. Dato il titolo di legittimazione
espressamente conferita dall'autore, alcuni studiosi[32] individuano
in questo ruolo la qualità di fiduciaria dei titolari di diritti su
"beni infungibili" come le opere dell'ingegno.
In quanto intermediario, comunque, Siae
è l'unico soggetto autorizzato a svolgere quest'attività in Italia
per effetto della Legge sul diritto d'autore, che all'art. 180 ne
costituisce espressa esclusiva.
La legge preserva però la facoltà
dell'autore di agire direttamente, senza cioè intermediari, per il
rispetto dei suoi diritti. Ove tuttavia l'autore che abbia maturato
diritti in paesi stranieri non abbia provveduto a riscuoterli entro
un anno dal momento della loro esigibilità, la norma conferisce alla
Siae titolo per esercitare quei diritti per conto dell'autore o dei
suoi eventuali eredi, al fine di lasciarli a disposizione degli
aventi diritto per un periodo di successivi tre anni e in caso di
mancanza di interesse dei medesimi, versarli alla Confederazione
nazionale professionisti ed artisti che li utilizzerà a fini di
assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
La stessa legge autorizza, all'art.
181, la Siae a svolgere altre attività collegate alla protezione
delle opere dell'ingegno e a svolgere servizi di accertamento e di
riscossione di tasse, contributi e altri diritti per conto dello
Stato o di enti pubblici o privati.
Il Presidente della SIAE partecipa di
diritto al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.
Ente
pubblico economico
Queste norme si trovano nel titolo V
della legge, riguardante "Enti di diritto pubblico per la
protezione e l'esercizio dei diritti di autore"; per la legge 9
gennaio 2008, n. 2, la Siae, in origine un'associazione di diritto
privato, è oggi "ente pubblico economico a base associativa".
Il riconoscimento della natura di persona giuridica di diritto
pubblico era stato però esplicitato già molto tempo prima, in
particolare con sentenze della Cassazione penale del 1932 e 1933,
nonché con la sentenza n. 192/1937; veniva allora ravvisato il
perseguimento di finalità superindividuali e il soggiacimento a
controlli pubblici. La legge del 1941 operò questo riconoscimento
anche imponendo la nuova denominazione di Ente Italiano per il
Diritto d'Autore.
In seguito, altre sentenze confermarono
questa qualità nel 1954 e nel 1966, nel 1995 si riconobbe la
legittimazione della Siae a costituirsi parte civile in processi
penali per violazione del diritto d'autore (e a sollecitare l'azione
penale), sinché nel 1997 sempre la Suprema Corte sancì che è ente
pubblico economico in quanto "esercita con funzione lucrativa
un'attività gestoria retribuita nel campo della intermediazione dei
servizi, curando l'interesse generale alla tutela della proprietà
intellettuale, considerata patrimonio culturale del Paese".
Esclusiva e
monopolio
La natura dell'esclusiva che la legge
ha riservato alla Siae è stata ed è oggetto di interpretazioni
giurisprudenziali che hanno riguardato l'eventuale riconoscibilità
in essa di un carattere di monopolio, nella specie un monopolio
legale (ope legis); la condizione, secondo Guido Scorza nell'Unione
Europea trova un analogo solo in Repubblica Ceca. Nel 2006 uno studio
commissionato dall'Unione Europea riconosceva una situazione di
monopolio de iure anche in Austria, Belgio, Danimarca, Ungheria,
Paesi Bassi e Lettonia. Nel 2007 Paul Torremans registrava che di
solito le società di collecting europee esistono in regime di
monopolio, che può essere stabilito per legge oppure realizzato di
fatto e in seguito recepito tramite specifiche regolamentazioni. Nel
2014 Giovanni Maria Riccio e Giorgio Giannone Codiglione attestavano
la sussistenza di un monopolio legale in Austria, così come quella
di diversi monopoli naturali in tutta Europa. Secondo uno studio
dell'Istituto Bruno Leoni, il monopolio costa alla cultura italiana
13,5 milioni di euro l'anno a causa dell'inefficienza della SIAE
rispetto agli equivalenti enti di paesi esteri che non prevedono un
simile monopolio, come il Regno Unito e nel 2015, i costi imposti
agli iscritti erano ancora superiori alla media europea. Fra gli
altri studi in argomento anche Aurelio Mirone dà atto che
normalmente le società di gestione collettiva, anche in Europa, si
trovano in situazione di monopolio; per questo autore la presenza di
più società di collecting comporta un aumento dei costi di
transazione dell'intero sistema.
Alcuni enti, come la FIMI, hanno
chiesto che venisse modificato l'articolo 180 in favore di un mercato
più concorrenziale.
Attenuazione dell'esclusiva
Il Parlamento europeo nel febbraio 2014
ha approvato la Direttiva cosiddetta Barnier - dal nome del suo
promotore Michel Barnier, commissario Ue al mercato interno - che
regolamenta il diritto d'autore sottolineando che i creativi possono
affidare la tutela dei propri diritti alla Società di gestione
collettiva di diritti d'autore che preferiscono all'interno
dell'Unione europea mirando all'introduzione di sistemi di licenza su
base multi-territoriale. La Direttiva Barnier recita: "i
servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti
connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter
scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare
la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di
comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di
diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione
radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata
alla distribuzione online, a condizione che l'organismo di gestione
collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già
gestisca tali diritti o categorie di diritti".
Il promotore della direttiva ha
spiegato che questa norma rafforza e migliora in generale la
governance e la trasparenza delle società di gestione collettiva
dando ai titolari dei diritti la possibilità d'essere anche più
coinvolti nel processo decisionale. Il Presidente dell'Authority
della Concorrenza - Giovanni Pitruzzella - ha sottolineato che "la
direttiva non impone il pluralismo, ma lo presuppone: è la filosofia
di fondo secondo cui il titolare dei diritti deve avere liberta' di
scelta sia sulle opere da fare gestire sia sull'estensione geografica
din tale gestione. Proprio questa liberta' di scelta porta
all'apertura dei mercati e da' agli autori la facolta' di varcare i
confini nazionali e affidare a societa' con estere la gestione dei
diritti d'autore".
Legge delega al Governo per il recepimento della direttiva Barnier
Nella seduta del 28 luglio 2016 il
Senato della Repubblica Italiana ha approvato il testo definitivo del
disegno di legge intitolato “Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2015” (al cui interno,
all’art. 20, sono indicati i principi e i criteri per l’attuazione
della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore
e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online
nel mercato interno.
L'introduzione delle norme comunitarie
ha fatto sì che il principio, prima assoluto, dell'esclusiva
nell'intermediazione, resti ora molto attenuato. Permane il divieto
di costituire nuove organizzazioni di intermediazione, ma ora
l'autore, oltre la soluzione di autotutelare il proprio diritto, può
liberamente iscriversi ad associazioni di autori degli altri 26 paesi
dell'Unione.
Vigilanza
La SIAE, insieme all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni del diritto d'autore, vigila:
sull'attività di pubblico
spettacolo (L.248/2000)
sull'attività di riproduzione e
duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto
delle opere tutelate, compresa qualsiasi diffusione radiotelevisiva
sulla proiezione nelle sale
cinematografiche delle opere tutelate e sui diritti connessi
sulla distribuzione, vendita,
noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti
contenenti riproduzioni di opere tutelate
- sui centri di riproduzione pubblici o privati che usano per
proprio conto, o rendono disponibili a terzi, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi.
Servizi per gli autori e gli editori
Iscrizione
Un autore può affidare la tutela delle
sue opere alla SIAE tramite un rapporto che può essere di
associazione o di mandato. Agli associati è attribuito il diritto di
candidarsi e di votare per l'elezione degli Organi Sociali della
società, e quindi del Consiglio di Gestione e del Consiglio di
Vigilanza; devono inoltre pagare un corrispettivo annuo, a differenza
dei mandanti (che si possono iscrivere alle Sezioni Musica, DOR e
Lirica, Cinema e Olaf, come chiunque altro) che devono rinnovare la
tutela delle proprie opere ogni quattro anni.
Gli autori, editori, concessionari che
non hanno la cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea possono far
tutelare le loro opere alla SIAE, ma non possono associarsi: sono
obbligati a stabilire un mandato. I minori di 31 anni possono
iscriversi gratuitamente fino al 31 dicembre dell'anno di compimento
di quell'età.
Partecipazione
Secondo il comma 2 dell'articolo 11
dello Statuto Siae, ogni associato ha il diritto ad esprimere,
durante le deliberazioni assembleari, almeno un voto, più un voto
per ogni euro di diritti d'autore percepiti in qualità di associato.
Sempre da Statuto gli associati
partecipano con un numero minimo di autori ed editori espressamente
previsto al Consiglio di Sorveglianza, e sono rappresentati nelle
previste forme in seno a cinque commissioni consultive che si
esprimono sui criteri di ripartizione, sulle misure dei compensi per
l'utilizzo delle opere e altre funzioni istruttorie e consultive.
Uso di pseudonimo e nome d'arte
Gli autori associati hanno la facoltà
di registrare le proprie opere con uno pseudonimo o un nome d'arte.
Non c'è vera e propria differenza pratica tra i due termini, però,
per la SIAE, lo pseudonimo è semplicemente un nome alternativo al
proprio nome di battesimo, mentre il nome d'arte è un nome con il
quale l'artista è conosciuto dai media e dai propri fan. Tutelare le
opere con un nome d'arte è più economico rispetto ad uno
pseudonimo, però bisogna presentare documentazione (articoli di
giornale, siti web, dischi, locandine) che attesti che si è
realmente conosciuti con quel nome d'arte.
Tutela di
opere musicali
Per proteggere un'opera musicale
tramite l'intermediazione della SIAE è necessario, come per le altre
opere d'ingegno, che l'autore sia iscritto presso la SIAE.
Per depositare un brano musicale, è
necessario presentare il bollettino di dichiarazione con allegato uno
spartito dell'opera completo della parte letteraria e almeno della
linea melodica della parte musicale. Se l'opera non è trascrivibile
(come nel caso della musica elettronica o, in casi eccezionali, di
opere di musica sinfonica o da camera) è sufficiente depositare una
registrazione. Sia sullo spartito che nel bollettino devono essere
presenti i nominativi di tutti gli autori con la specifica
indicazione del loro rispettivo apporto creativo.
La rete internazionale di Società di
Autori in rapporti con la SIAE permette la tutela di opere protette
anche al di fuori dell'Italia. Le Società incassano i proventi
secondo le loro tariffe, ne deducono la loro provvigione e
trasmettono il resto alla SIAE, che provvede a ripartire presso gli
aventi diritto (autori, esecutori, produttori discografici ecc.)
quanto resta.
Deposito delle
opere
La SIAE gestisce per conto dei
rispettivi detentori i diritti di utilizzazione economica (o
patrimoniali).
Per depositare le opere l'autore deve
presentare alla SIAE una domanda con la richiesta di deposito,
firmata da tutti gli autori, e una copia inedita della stessa. Per
gli iscritti il deposito di opere è gratuito. Per le opere non
riproducibili su carta la firma dovrà essere apposta anche sul
supporto contenente l'opera. Inoltre, occorre presentare la ricevuta
di pagamento dell'importo di deposito.
Il deposito non è obbligatorio in
quanto il diritto d'autore, per la convenzione di Berna, sussiste sin
dalla creazione dell'opera e quindi possono essere usati altri mezzi
per la dimostrazione della titolarità dei diritti. Secondo
l'articolo 180 bis l'unico caso di obbligatorietà della
sottoscrizione è per gli enti che ritrasmettono opere via cavo (una
tecnologia scarsamente utilizzata in Italia). Non è quindi compresa
la radiodiffusione, sia essa fonica o televisiva.
Produzione
di fonogrammi
Dal punto di
vista del diritto d'autore, le case discografiche sono utilizzatori
di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione,
riproduzione e messa in commercio. Dato il ruolo della SIAE in quanto
intermediario, il produttore discografico (a cui spettano i diritti
di natura economica secondo l'articolo 72 della Legge 22 aprile 1941,
n. 633
, in materia di
"Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.")
è tenuto a versare ad essa le royalties che spettano ad autori ed
editori delle opere riprodotto, e ad applicare il contrassegno SIAE.
Nel caso in cui la stessa azienda si
occupi sia di produzione discografica sia di edizioni musicali, essa
da una parte dovrà versare le royalties come si è descritto sopra,
dall'altra sarà beneficiaria di parte di quelle royalties in quanto
associata alla SIAE (l'editore è proprietario dell'opera secondo
quanto stipulato nei contratti con gli autori, ed è quindi uno dei
titolari dei diritti).
Borderò
Per "borderò" o "bordereau"
si intende la lista dei brani eseguiti o riprodotti nel corso di un
evento. In Italia i borderò ("programma musicale") sono
gestiti dalla SIAE.
Da luglio 2016 è online il servizio
mioBorderò con cui gli autori possono compilare online il
proprio borderò senza documenti cartacei.
Siae e
Creative Commons
Secondo l'art. 27 del Regolamento
Generale della società, è vietato all'associato di rilasciare
direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito,
ossia rilasciare opere e/o altro materiale sotto differente licenza
(ad esempio Creative Commons), salvo autorizzazione da parte di SIAE
stessa.
Il 23 dicembre 2008 fu annunciato
quindi un Gruppo di Lavoro Giuridico misto, composto sia da esponenti
della SIAE, sia da rappresentanti del gruppo Creative Commons Italia.
Lo scopo di tale gruppo era quello di dare la possibilità agli
autori di scegliere di rilasciare le proprie opere con licenze
libere, mantenendo gli usi commerciali, affidando alla SIAE la
distribuzione e la raccolta dei relativi ricavi, ma SIAE chiuse
l'iniziativa con un nulla di fatto.
Per gli artisti sarà possibile
rilasciare un'opera sotto licenza Creative Commons "non
commercial" al fine di tutelarla e di distribuirla e sarà loro
concesso, al tempo stesso, di ammettere per essa alcuni usi
commerciali i cui ricavati saranno raccolti e redistribuiti da
Buma/Stemra, la corrispondente nederlandese della SIAE.
Servizi per terzi
Equo
compenso e copia privata
La SIAE acquisisce un equo compenso
relativo alla copia privata sui dispositivi di memorizzazione venduti
in Italia, ad esempio musicassette, VHS, CD, DVD, HD DVD, Blu ray,
masterizzatori, hard disk, pendrive, schede di memoria, personal
computer, decoder, lettori MP3, telefoni cellulari, ecc. poiché
viene assunto a priori che vi si registrerà una copia privata di
materiale protetto dai diritti d'autore, indipendentemente dal fatto
che poi ciò realmente accada.
Siae ripartisce il provento fra le
collecting societies (ad esempio SCF, PMI, Itsright,
Audiocoop, e altri), che fungono anch'esse da intermediarie e che a
loro volta ripartiscono i proventi agli aventi diritto.
L'ammontare complessivo degli introiti
da contributo per la copia privata viene
stimato, da Confindustria e Assinform, in 300000000 euro all'anno. A
fronte di ciò, la SIAE dichiara che tuttavia non può essere
pienamente soddisfatta dei livelli di compenso che il decreto oggi
fissa, non ritenendolo ancora pienamente "equo".
Imposta
sui pubblici spettacoli
Per molto tempo la Siae ha percepito per conto dello Stato
l'imposta sui pubblici spettacoli, e il Ministero delle Finanze ne
utilizzò la capillare rete territoriale per raggiungere più
efficacemente parti del territorio sino ad allora sotto insufficiente
controllo.
Bollino SIAE
Ai sensi
dell'articolo 181 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633
,
in materia di "Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.",
uno speciale contrassegno, comunemente denominato
bollino SIAE,
dovrebbe essere apposto su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto (CD, cassette
audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini
in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere
protette dalla legge sul diritto d'autore.
Sono escluse dall'ambito di
applicazione del contrassegno le categorie di supporti contenenti
programmi per elaboratore:
accessoriamente distribuiti
nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli
sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
distribuiti gratuitamente con il
consenso del titolare dei diritti;
distribuiti mediante scaricamento
diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer
dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non
vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi
dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata
(back-up);
distribuiti esclusivamente al fine
di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce
(driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla
risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da
software già installato;
destinati esclusivamente al
funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem
o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi
in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o
inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi
confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi;
inclusi in apparati di produzione
industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di
impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati
al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di
elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in
quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
inclusi in apparati di analisi
biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o
sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e
distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
degli stessi;
destinati esclusivamente alla
funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
aventi carattere di sistema
operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici
(server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore
elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.
Il prezzo di ogni singolo contrassegno
è di 3.65 centesimi di Euro (distribuzione normale) o 1.81 centesimi
di Euro (distribuzione gratuita o abbinata a pubblicazioni in vendita
senza maggiorazione del prezzo usuale).
Dal punto di vista tecnico, il bollino
è difficilmente riproducibile (è un ologramma con particolari non
rilevabili a occhio nudo), difficilmente rimovibile (se rimosso
diventa inutilizzabile) e riporta le seguenti indicazioni:
il titolo dell'opera;
il nome del produttore;
il tipo di supporto
il tipo di commercializzazione
consentita;
la numerazione generale
progressiva;
la numerazione progressiva
relativa a quell'opera.
Giurisprudenza
e normativa
A seguito della Sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea e di alcune Sentenze della Corte di
Cassazione, è stato decretato che non costituisce reato la
semplice assenza del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere
dell'ingegno come esplicitamente riportato sul sito della stessa
SIAE, in cui viene anche spiegato più in dettaglio che per ciò
che concerne il contrassegno, la stessa Corte [di Cassazione] ha
applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla
Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino SIAE è
qualificabile come regola tecnica. Questa regola, non essendo stata
comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all'Unione
Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che
non appongono il contrassegno sui supporti.
Nel 2008, con una decisione del
Tribunale di Cesena, non solo è stato assolto un imprenditore a
cui era stata contestata la commercializzazione in Italia di Cd-Rom
privi del bollino, ma addirittura un editore italiano ha
ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per 1,2 milioni
di euro a carico della SIAE quale rimborso per quanto versato tra il
2004 e il 2008 per acquistare i bollini
da porre sui supporti che diffondeva in allegato alle proprie riviste
cartacee.
Successivamente,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica
Italiana 23 febbraio 2009, n. 31
,
in materia di "Regolamento di disciplina
del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633."
ha riportato in vigore il bollino SIAE. Tale decreto presenta molti
punti controversi, infatti l'entrata in vigore del DPCM innescherebbe
una serie di problematiche di ordine strettamente pratico, che
potrebbero costringere all'illegalità una serie di attori del
mercato. Ci sono aziende che, sulla base del pronunciamento europeo e
sulla base della sentenza con cui la Cassazione nella primavera del
2008 ha stabilito la non opponibilità della vidimazione, hanno
richiesto e ottenuto dalla SIAE di operare senza apporre ai supporti
il contrassegno. IL DPCM ha efficacia retroattiva e non prevede alcun
periodo di transizione che consenta a questi attori di adeguarsi al
nuovo quadro normativo. Questi soggetti dovrebbero fare richiesta
alla SIAE per ottenere i contrassegni, dovrebbero attendere una
manciata di giorni (tra i 10 e i 40) per ottenerli, dovrebbero
provvedere ad apporli. Nel frattempo si troverebbero a violare la
legge. Nel 2013 le norme italiane relative alla bollinatura sono
state opinate dalla Corte di Giustizia riguardo al profilo di
compatibilità con la normativa comunitaria.
Altre attività
In base all'articolo 181 del 1941, la
società può esercitare altri compiti connessi alle opere
d'ingegno e assumere per conto dello Stato o di enti pubblici
o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse,
contributi e diritti.
La SIAE, di intesa con il Ministero per
i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad
incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare
la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere
dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
La SIAE:
Provvede, in base a convenzioni
stipulate con la pubblica amministrazione, alla riscossione dei
diritti erariali sugli spettacoli, sui trattenimenti pubblici, sulle
scommesse e sui concorsi pronostici. L'Agenzia delle entrate versa
circa 30 milioni di euro l'anno nelle casse SIAE a causa di questo.
Diritto demaniale per talune forme
di utilizzazione delle opere adatte al pubblico spettacolo o
musicali e per la pubblicazione di opere letterarie, quando siano
cedute a pubblico dominio, speciale compenso degli autori per il
caso di apparecchi radioricevente, percentuale dovuta agli autori
dopo la loro morte per gli aventi diritto sull'aumento di valore
delle opere di arti figurative. Ricade in questa categoria la tassa
sui biglietti per accedere agli eventi sportivi dilettantistici (es.
per vedere la squadra di calcio del proprio paese).
Contrassegna gli esemplari delle
opere a stampa, salvo che l'autore preferisca contrassegnarle
personalmente con la propria firma.
Contrassegna musicassette,
videocassette, o altri supporti utilizzati per la distribuzione.
Riscuote e ripartisce i diritti
dovuti da chi produce o importa nastri o supporti analoghi di
registrazione audio e video.
Amministra con poteri di
rappresentanza la comunione ereditaria imposta relativamente ai
diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno.
Su richiesta degli interessati
segue la registrazione delle opere presso il Copyright Office di
Washington.
Aspetti
economici e finanziari
Come la generalità degli Enti di
collecting, anche la SIAE ha le sue attività finanziarie
caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro e dalla c.d. inversione
del ciclo produttivo (per la quale i ricavi precedono i costi), due
elementi con importanti effetti sul bilancio e sulle sue modalità di
redazione; nel 2000 la Guida UNESCO per le società di collecting
descriveva un generico bilancio per questo genere di enti nel quale
sottolineava la differenza rispetto ai bilanci delle società
commerciali, evidenziando ad esempio come nel passivo i debiti siano
"principalmente i diritti da ripartire". Secondo il
rendiconto di gestione SIAE relativo al 2016, in quell'esercizio le
somme destinate alla ripartizione hanno rappresentato il 67,4% dei
debiti complessivi e il 54,4% del totale delle passività.
Non essendovi scopo di lucro, il
bilancio delle collecting non svolge la funzione di individuare il
risultato distribuibile agli azionisti, come nelle società
commerciali. A proposito dell'inversione del ciclo produttivo, e
parlando propriamente, più che di ricavi e costi, di entrate e
uscite, nel bilancio SIAE le prime sono costituite dalla raccolta del
diritto d'autore e le seconde dalla ripartizione agli aventi diritto;
poiché la raccolta precede necessariamente la ripartizione, in ciò
si esplica la detta inversione, che si concretizza in una fisiologica
cospicua liquidità suscettibile di produrre proventi finanziari
mediante impiego delle somme in attesa di ripartizione.
Risultato
finanziario
Il conto operativo è da anni in
perdita, di 27 milioni di euro nel solo 2013 e 26 nel 2014; il
risultato di esercizio è stato positivo (di 1 e 3,5 milioni
rispettivamente) grazie a operazioni finanziarie.
Il bilancio SIAE riporta debiti per
oltre 900 milioni di euro che non ha distribuito ai detentori dei
diritti come da suo oggetto sociale.
Quanto al diritto d'autore e copia
privata, SIAE nel 2013 ha riscosso 589 milioni di euro (p. 33), di
cui liquidati 464 (p. 145); ma ha imposto agli associati 101 milioni
in quote sociali e provvigioni (p. 61), consumando in costi un totale
di 183 milioni (p. 63) pari al 39% degli ammontare liquidati.
Critiche e controversie sulla gestione
I risultati finanziari della SIAE sono
stati oggetto di discussione. La SIAE è, secondo Sergio Rizzo e
altri, in profondo dissesto a causa dell'elevato costo del personale,
del fondo pensioni e del suo patrimonio immobiliare; alcune testate
musicali preferiscono sottolineare invece il risultato finanziario
positivo.
Squilibri di ripartizione e di diritto
Secondo Giorgio Assumma,
presidente SIAE dal 2005 al 2010, nel 2009 circa il 50-60% degli
artisti iscritti alla SIAE alla fine dell'anno percepiva in
ripartizione dei diritti meno di quanto versava all'ente per la
quota di iscrizione.
Interventi dell'Autorità garante della concorrenza
L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato è intervenuta per approfondire aspetti controversi. Su
richiesta dell'associazione locali da ballo l'autorità ha aperto una
istruttoria basata sulla base dell'ipotesi che gli oneri imposti
dalla SIAE siano molto più ingenti di quelli delle corrispondenti
istituzioni estere.
Proposta di
abolizione
I radicali propongono da sempre
l'abolizione del monopolio SIAE e in merito hanno presentato numerose
proposte di legge.
Episodi riguardanti eventi non lucrativi
La SIAE può esigere il compenso anche per eventi di natura non
lucrativa. Vi sono stati vari casi emblematici che hanno sollevato
molte critiche:
Richiesta di pagamento ad
un'associazione che aveva improvvisato una piccola festa con dei
bambini di Chernobyl che avevano cantato una canzone popolare
bielorussa per ringraziare le famiglie del Progetto accoglienza
di Chernobyl che li avevano ospitati in Italia.
Richiesta di pagamento al Circolo
Pensionati ed Anziani di Predazzo per aver cantato alcune
canzoni della tradizione locale durante la tradizionale festa degli
ultranovantenni del paese.
Richiesta di pagamento
all'associazione Tu con noi di Monza per la musica utilizzata
durante la festa di capodanno organizzata per dei ragazzi disabili.
Richieste di pagamento per il
noleggio dello spartito dell'inno nazionale della Repubblica
Italiana.
Richiesta di pagamento forfettario
per l'attività di fotocopiatura nelle biblioteche universitarie.
La pretesa della SIAE di
richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività
didattiche è stata oggetto di un'interrogazione al Governo da parte
del senatore Mauro Bulgarelli, che ha anche proposto di valutare
l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del fair
use.