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La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia, in forma di società di gestione collettiva senza scopo di lucro.
Dalla costituzione, avvenuta nel 1882, ha assunto nel corso del tempo diverse denominazioni: SIA (Società Italiana degli Autori) dal 1882 al 1926, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) dal 1926 al 1942, EIDA (Ente Italiano per il Diritto d'Autore) e, infine, di nuovo l'attuale (dal 1945).
Svolge inoltre funzioni connesse con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello Stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e riscossione di tasse, contributi e altri diritti.

Storia

La Società Italiana degli Autori nacque a Milano alle ore 16 del 23 aprile 1882 nella sala dell'Orologio di Palazzo Marino. Qui si erano riuniti il giorno precedente alcuni esponenti della cultura, dello spettacolo, dell'editoria e delle arti italiane per discutere un disegno unitario di tutela del diritto d'autore. In 181, tra cultori di scienze, lettere ed arti, aderirono al sodalizio, e con l'approvazione del primo statuto nacque la SIA, la Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà letteraria e artistica.

Contesti e premesse

Nell'Ottocento crebbe in Europa la necessità degli autori di garanzie a protezione delle loro opere. Il tema, inizialmente, suscitò attenzione soprattutto in Francia, dove già operava la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), fondata nel 1777 da Beaumarchais. Victor Hugo condusse una battaglia per vedere riconosciuti i diritti degli autori, divenendo nel 1838, con Balzac, Dumas e George Sand, uno dei fondatori della Société des gens de lettres (SGDL). Se in Francia Balzac lamentava che "per il difficile prodotto dell'intelligenza, il diritto comune è sospeso in Europa", secondo Enrico Rosmini "la teoria di una vera proprietà assoluta e perpetua a favore degli autori non ebbe mai in Italia molti seguaci"; nasceva una sorta di manualistica di settore per il teatro, in cui si rappresentava maggiormente il melodramma, che analizzava tutti gli aspetti delle professioni teatrali, senza mai citare gli autori e i loro diritti; tuttavia la materia cominciava ad essere oggetto di alcune legislazioni interne e delle prime convenzioni internazionali, fra le quali quella del 22 maggio 1840 fra l'imperatore d'Austria e il re di Sardegna. Nel 1865 fu emanata la prima legge italiana sul diritto d'autore, la n. 2337/1865, poi emendata dieci anni dopo dalla n. 2652/1875 e rimasta in vigore sino al 1925. Riassume il Rosmini che, con la nuova legge, "chi intende valersi dei diritti d'autore garantiti dalla legge deve presentare al Prefetto della provincia, insieme alla dichiarazione di riservarsi questi diritti, due esemplari dell'opera che pubblica".
Nel 1878, nell'imminenza dell'Esposizione Universale, Hugo volle con intensità che la SGDL, insieme al centenario di Voltaire, contribuisse con enfasi al Congresso letterario internazionale, previsto fra le celebrazioni e di cui sarebbe stato presidente; il riconoscimento del diritto di proprietà letteraria sarebbe stato non l'unico, ma comunque il primo argomento all'ordine del giorno. Fra gli italiani che parteciparono al Congresso, ci furono Edmondo De Amicis, Tullo Massarani, Edoardo Sonzogno e Giuseppe Garibaldi. Il Congresso produsse in forma di risoluzione diversi principi fra i quali il riconoscimento del diritto d'autore non [più] come concessione della legge, ma come una delle forme della proprietà. Contemporaneamente Hugo partecipava alla fondazione della Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI).
In quel periodo c'erano autori, anche di fama, che vivevano una vecchiaia di ristrettezze e proprio in occasione del II Congresso Drammatico del 24 febbraio 1878 Alamanno Morelli si fece interprete dei fautori di un intervento previdenziale rammentando che "in Francia e nell'Inghilterra si viene in soccorso agli artisti vecchi"; in questo clima, dunque, e in questa sede si sviluppò l'idea di un ente italiano che potesse difendere i diritti degli autori italiani, e dal II Congresso Drammatico scaturì una Commissione incaricata di studiare la costituzione di una Società di Autori. La Commissione, presieduta dal drammaturgo Paolo Ferrari, si avvaleva di presenze politiche (i senatori Tullo Massarani, Felice Mangili e Francesco Brioschi), di giuristi (Stefano Interdonato ed Enrico Rosmini), di artisti (il pittore Domenico Induno, lo scultore Gerolamo Oldofredi-Tadini, il musicista Antonio Bazzini), oltre ai letterati Luigi Capranica, Giulio Carcano, Damiano Muoni e Francesco Foucault di Daugnon e agli accademici Vigilio Inama, Cesare Cantù e Giovanni Schiaparelli. Ancora più ristretto era il Comitato che nel 1881 aveva avuto l'incarico definitivo di provvedere alla costituzione della Società: sotto la presidenza di Cesare Cantù, avevano lavorato alla bozza dello Statuto una quarantina di personaggi, tra cui i drammaturghi Leopoldo Pullé e Paolo Ferrari, Giuseppe Pietro Edoardo Sacchi e l'editore Filippo Bernardoni. Nel frattempo, il ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli (poi socio egli stesso) emanava una circolare ai Procuratori per richiamare l'attenzione dei magistrati sulla opportunità di procedere d'iniziativa, anche prima di ricevere querele di parte, per assicurare efficace tutela alla proprietà letteraria: "si muovono da ogni parte continui e vivi reclami per le molte e svariate contraffazioni che vanno ripetendosi con frequenza sempre maggiore, e che attestano come la proprietà letteraria non sia ancora presso di noi tenuta in quel rispetto al quale ha incontestabile diritto".

Fondazione

La neocostituita SIA ebbe in Cesare Cantù il presidente onorario e nel letterato-pittore Tullo Massarani il primo presidente effettivo. La Società era infatti amministrata da un Consiglio, composto da un Presidente effettivo e venti Consiglieri eletti fra i Soci. Nel Consiglio i musicisti erano rappresentati da Giuseppe Verdi, gli scrittori da Edmondo De Amicis e Giosuè Carducci, i drammaturghi da Paolo Ferrari, i giornalisti e letterati da Leone Fortis, tutti affiancati dalla competenza dei giuristi Luigi Gallavresi e Napoleone Perelli. Aderirono in molti al sodalizio: tra i soci fondatori ci sono Arrigo e Camillo Boito, Ermanno Loescher, Cesare Lombroso, Terenzio Mamiani, Edoardo Sonzogno, Antonio Stoppani, Giovanni Verga e tre ministri dell'epoca (Domenico Berti, Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Zanardelli). La sede era dislocata in due stanze a Palazzo Pullè, a Milano, in via Brera 19. Si legge nell'art. 2 dello Statuto che "La Società ha per iscopo 1) la difesa mutua dei diritti d'autore spettanti ai soci; b) l'appoggio morale e materiale ai soci".
Potevano essere ammessi alla Società "tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia; e quindi uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri, architetti, ecc.; gli editori, i capi-comici, tutti coloro che giustifichino d'essere in possesso di diritti d'autore; ed in genere tutti i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti che facciano adesione allo Statuto della Società". La quota di adesione era di lire 10, il contributo annuo di lire 20. Le domande di ammissione in qualità di socio, indirizzate al Consiglio, erano firmate dal candidato e controfirmate da due membri della Società, i quali ne assumevano la presentazione. Negli anni successivi si aggiunsero ai fondatori nomi come Antonio Fogazzaro, Giacomo Puccini, Sabatino Lopez, Tito Ricordi, Pietro Mascagni. Tra i soci più attivi della SIA, c'erano anche nomi noti dell'editoria libraria e musicale, da Giulio Ricordi (consigliere dal 1889) a Emilio Treves (primo vicepresidente della SIA), da Ermanno Loescher ad Ulrico Hoepli ed Edoardo Sonzogno.
Il primo quadriennio di vita della SIA vide i soci fondatori impegnati a radicare il sodalizio nei rapporti nazionali e internazionali. La pubblicazione di Atti e Notizie permise alla Società di farsi conoscere all'estero, con un crescente numero di accordi bilaterali stipulati con omologhe realtà straniere.
Il 18 maggio 1882 entrò in vigore la legge n. 756 che rese procedibili d'ufficio le azioni penali previste dalla legislazione vigente in materia di diritto d'autore e inasprì le pene pecuniarie in caso di rappresentazioni o esecuzioni abusive o nel caso che le opere venissero presentate al pubblico con "aggiunte, riduzioni o varianti".
Il riconoscimento del carattere mutualistico dell'Ente si ebbe (a seguito della riforma della regolamentazione sugli enti morali) nel 1891, con il Regio Decreto del primo febbraio 1891, proprio a ridosso della Convenzione di Berna, che si pose a tutela della opere letterarie ed artistiche ispirandosi al pensiero di Hugo, da poco scomparso, secondo cui i Paesi civili devono tutelare i loro autori al modo più uniforme possibile. Nel 1887 fu creato il primo nucleo di agenti controllori con l’ausilio dell’editore di musica Giulio Ricordi, che mise a disposizione un certo numero di suoi rappresentanti.

Gli anni di Praga

Il 28 giugno 1896 fu nominato Direttore Generale della SIA Marco Praga, commediografo e critico teatrale, che rimase in carica fino al 1911 per poi tornare come Presidente nel primo Dopoguerra. Fu lui ad organizzare una rete territoriale, per garantire una sempre più capillare tutela degli autori.
Parallelamente, nel 1903 istituì il Mutuo Soccorso per sostenere i soci in difficoltà e, nello stesso anno, avviò una politica di intervento per rafforzare la presenza di SIA nel mondo della produzione artistica italiana; in quei contesti infatti erano ancora di grave portata il malcontento e il disagio degli autori, i cui diritti non venivano riconosciuti dagli impresari. Ad esempio nel teatro, questa criticità era tale che ancora molti anni dopo, secondo una definizione che ne diede Eduardo De Filippo "la voce «diritto d’autore» o non si calcolava o si escludeva dalla trattativa".

Lo sviluppo

Le successive vicende della SIAE possono essere così riassunte:
  • La società ottiene nel 1921 dallo stato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte sugli spettacoli teatrali, poi esteso a spettacoli di tipo diverso, successivamente rinnovata fino al 1999, anno in cui tale imposta viene abolita.
  • Tra il 1896 e il 1929, la società si trasforma pian piano in organizzazione che opera espressamente in campo economico, prefigurando il suo ruolo di intermediazione tra autori ed esecutori. Infatti nel 1926/1927 trasferisce la sua sede a Roma, diventa Società Italiana degli Autori ed Editori, entra nella Confederazione internazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC).
  • 1942: diventa ente pubblico e prende il nome di Ente Italiano per il Diritto d'Autore (EIDA) (ma solo fino al 1945, poi torna alla denominazione SIAE).
  • Nel 1999, il decreto legislativo n. 419 la definisce ente pubblico a base associativa.
  • Nel 2008, la legge n.2 del 9 la definisce ente pubblico economico a base associativa.
La SIAE è sottoposta alla vigilanza congiunta del Consiglio dei ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, sentito il Ministero delle Finanze per le materie di propria competenza come previsto dalla legge n.2/2008.

Attività

La SIAE svolge attività di corresponsione ad autori ed editori dei diritti loro spettanti, riscossi presso chi ne utilizza le opere. Oltre alla riscossione dei diritti, SIAE svolge, da statuto e per effetto di norme specifiche, attività di promozione culturale e di incentivazione alla produzione di nuove opere, nonché azioni di solidarietà e di conservazione del patrimonio artistico.
La Società fornisce inoltre servizi per enti terzi, ad esempio di natura fiscale, e agisce anche d’iniziativa su materie connesse ai suoi compiti d’istituto, come per esempio nel caso del c.d. “secondary ticketing” (bagarinaggio).

Organizzazione

La SIAE opera per mezzo di Divisioni distinte per settori specialistici (musica, cinema, etc) e con una rete territoriale, anch’essa organizzata in una Divisione, oltre che con diversi altri organi a complemento del servizio.
La Rete territoriale si articola a sua volta in 10 Sedi (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia); a queste fanno capo le Filiali e le agenzie mandatarie, diffuse su tutto il territorio nazionale.
Queste ultime gestiscono le attività di sportello e assicurano la vigilanza e il controllo nei settori dello spettacolo e dell'intrattenimento. Le agenzie sottoscrivono uno specifico contratto di mandato, agiscono autonomamente e ricevono compenso da provvigioni sugli incassi e spettanze per gli altri servizi conferiti.

Governance

Gli Organi decisori sono l’Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori.

Principali dirigenti ed esponenti

Nel corso del tempo si sono avvicendati ai vertici di SIAE diversi personaggi di rilievo; oltre ai presidenti onorari Cesare Cantù (1882-1895) e Gabriele D’Annunzio (1920-1938), sono stati presidenti del Consiglio di Gestione, fra gli altri:
  • Tullo Massarani (1882-1886)
  • Arrigo Boito (1913-1916)
  • Marco Praga (1916-1919)
  • Roman Vlad (1987-1993)
  • Gino Paoli (2013-2015)
  • Filippo Sugar (2015-attuale)
Anche quando oggetto di commissariamento, i nomi al vertice riguardavano figure della cultura italiana, come Gian Luigi Rondi (2011-2013).

Natura e ruolo giuridico

Siae è preposta a vigilare e ad agire per il rispetto dei diritti d'autore di natura patrimoniale dei suoi associati e mandanti; opera a questo fine in particolare rilasciando le licenze e le autorizzazioni di utilizzo delle opere e riscuotendone i connessi proventi, che ripartisce fra gli aventi diritto. Dato il titolo di legittimazione espressamente conferita dall'autore, alcuni studiosi[32] individuano in questo ruolo la qualità di fiduciaria dei titolari di diritti su "beni infungibili" come le opere dell'ingegno.
In quanto intermediario, comunque, Siae è l'unico soggetto autorizzato a svolgere quest'attività in Italia per effetto della Legge sul diritto d'autore, che all'art. 180 ne costituisce espressa esclusiva.
La legge preserva però la facoltà dell'autore di agire direttamente, senza cioè intermediari, per il rispetto dei suoi diritti. Ove tuttavia l'autore che abbia maturato diritti in paesi stranieri non abbia provveduto a riscuoterli entro un anno dal momento della loro esigibilità, la norma conferisce alla Siae titolo per esercitare quei diritti per conto dell'autore o dei suoi eventuali eredi, al fine di lasciarli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di successivi tre anni e in caso di mancanza di interesse dei medesimi, versarli alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti che li utilizzerà a fini di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.
La stessa legge autorizza, all'art. 181, la Siae a svolgere altre attività collegate alla protezione delle opere dell'ingegno e a svolgere servizi di accertamento e di riscossione di tasse, contributi e altri diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati.
Il Presidente della SIAE partecipa di diritto al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Ente pubblico economico

Queste norme si trovano nel titolo V della legge, riguardante "Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore"; per la legge 9 gennaio 2008, n. 2, la Siae, in origine un'associazione di diritto privato, è oggi "ente pubblico economico a base associativa". Il riconoscimento della natura di persona giuridica di diritto pubblico era stato però esplicitato già molto tempo prima, in particolare con sentenze della Cassazione penale del 1932 e 1933, nonché con la sentenza n. 192/1937; veniva allora ravvisato il perseguimento di finalità superindividuali e il soggiacimento a controlli pubblici. La legge del 1941 operò questo riconoscimento anche imponendo la nuova denominazione di Ente Italiano per il Diritto d'Autore.
In seguito, altre sentenze confermarono questa qualità nel 1954 e nel 1966, nel 1995 si riconobbe la legittimazione della Siae a costituirsi parte civile in processi penali per violazione del diritto d'autore (e a sollecitare l'azione penale), sinché nel 1997 sempre la Suprema Corte sancì che è ente pubblico economico in quanto "esercita con funzione lucrativa un'attività gestoria retribuita nel campo della intermediazione dei servizi, curando l'interesse generale alla tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio culturale del Paese".

Esclusiva e monopolio

La natura dell'esclusiva che la legge ha riservato alla Siae è stata ed è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali che hanno riguardato l'eventuale riconoscibilità in essa di un carattere di monopolio, nella specie un monopolio legale (ope legis); la condizione, secondo Guido Scorza nell'Unione Europea trova un analogo solo in Repubblica Ceca. Nel 2006 uno studio commissionato dall'Unione Europea riconosceva una situazione di monopolio de iure anche in Austria, Belgio, Danimarca, Ungheria, Paesi Bassi e Lettonia. Nel 2007 Paul Torremans registrava che di solito le società di collecting europee esistono in regime di monopolio, che può essere stabilito per legge oppure realizzato di fatto e in seguito recepito tramite specifiche regolamentazioni. Nel 2014 Giovanni Maria Riccio e Giorgio Giannone Codiglione attestavano la sussistenza di un monopolio legale in Austria, così come quella di diversi monopoli naturali in tutta Europa. Secondo uno studio dell'Istituto Bruno Leoni, il monopolio costa alla cultura italiana 13,5 milioni di euro l'anno a causa dell'inefficienza della SIAE rispetto agli equivalenti enti di paesi esteri che non prevedono un simile monopolio, come il Regno Unito e nel 2015, i costi imposti agli iscritti erano ancora superiori alla media europea. Fra gli altri studi in argomento anche Aurelio Mirone dà atto che normalmente le società di gestione collettiva, anche in Europa, si trovano in situazione di monopolio; per questo autore la presenza di più società di collecting comporta un aumento dei costi di transazione dell'intero sistema.
Alcuni enti, come la FIMI, hanno chiesto che venisse modificato l'articolo 180 in favore di un mercato più concorrenziale.

Attenuazione dell'esclusiva

Il Parlamento europeo nel febbraio 2014 ha approvato la Direttiva cosiddetta Barnier - dal nome del suo promotore Michel Barnier, commissario Ue al mercato interno - che regolamenta il diritto d'autore sottolineando che i creativi possono affidare la tutela dei propri diritti alla Società di gestione collettiva di diritti d'autore che preferiscono all'interno dell'Unione europea mirando all'introduzione di sistemi di licenza su base multi-territoriale. La Direttiva Barnier recita: "i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione online, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti".
Il promotore della direttiva ha spiegato che questa norma rafforza e migliora in generale la governance e la trasparenza delle società di gestione collettiva dando ai titolari dei diritti la possibilità d'essere anche più coinvolti nel processo decisionale. Il Presidente dell'Authority della Concorrenza - Giovanni Pitruzzella - ha sottolineato che "la direttiva non impone il pluralismo, ma lo presuppone: è la filosofia di fondo secondo cui il titolare dei diritti deve avere liberta' di scelta sia sulle opere da fare gestire sia sull'estensione geografica din tale gestione. Proprio questa liberta' di scelta porta all'apertura dei mercati e da' agli autori la facolta' di varcare i confini nazionali e affidare a societa' con estere la gestione dei diritti d'autore".

Legge delega al Governo per il recepimento della direttiva Barnier

Nella seduta del 28 luglio 2016 il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il testo definitivo del disegno di legge intitolato “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015” (al cui interno, all’art. 20, sono indicati i principi e i criteri per l’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno.
L'introduzione delle norme comunitarie ha fatto sì che il principio, prima assoluto, dell'esclusiva nell'intermediazione, resti ora molto attenuato. Permane il divieto di costituire nuove organizzazioni di intermediazione, ma ora l'autore, oltre la soluzione di autotutelare il proprio diritto, può liberamente iscriversi ad associazioni di autori degli altri 26 paesi dell'Unione.

Vigilanza

La SIAE, insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di prevenire ed accertare le violazioni del diritto d'autore, vigila:
  • sull'attività di pubblico spettacolo (L.248/2000)
  • sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto delle opere tutelate, compresa qualsiasi diffusione radiotelevisiva
  • sulla proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate e sui diritti connessi
  • sulla distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti riproduzioni di opere tutelate
  • sui centri di riproduzione pubblici o privati che usano per proprio conto, o rendono disponibili a terzi, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi.

Servizi per gli autori e gli editori

Iscrizione

Un autore può affidare la tutela delle sue opere alla SIAE tramite un rapporto che può essere di associazione o di mandato. Agli associati è attribuito il diritto di candidarsi e di votare per l'elezione degli Organi Sociali della società, e quindi del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Vigilanza; devono inoltre pagare un corrispettivo annuo, a differenza dei mandanti (che si possono iscrivere alle Sezioni Musica, DOR e Lirica, Cinema e Olaf, come chiunque altro) che devono rinnovare la tutela delle proprie opere ogni quattro anni.
Gli autori, editori, concessionari che non hanno la cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea possono far tutelare le loro opere alla SIAE, ma non possono associarsi: sono obbligati a stabilire un mandato. I minori di 31 anni possono iscriversi gratuitamente fino al 31 dicembre dell'anno di compimento di quell'età.

Partecipazione

Secondo il comma 2 dell'articolo 11 dello Statuto Siae, ogni associato ha il diritto ad esprimere, durante le deliberazioni assembleari, almeno un voto, più un voto per ogni euro di diritti d'autore percepiti in qualità di associato.
Sempre da Statuto gli associati partecipano con un numero minimo di autori ed editori espressamente previsto al Consiglio di Sorveglianza, e sono rappresentati nelle previste forme in seno a cinque commissioni consultive che si esprimono sui criteri di ripartizione, sulle misure dei compensi per l'utilizzo delle opere e altre funzioni istruttorie e consultive.

Uso di pseudonimo e nome d'arte

Gli autori associati hanno la facoltà di registrare le proprie opere con uno pseudonimo o un nome d'arte. Non c'è vera e propria differenza pratica tra i due termini, però, per la SIAE, lo pseudonimo è semplicemente un nome alternativo al proprio nome di battesimo, mentre il nome d'arte è un nome con il quale l'artista è conosciuto dai media e dai propri fan. Tutelare le opere con un nome d'arte è più economico rispetto ad uno pseudonimo, però bisogna presentare documentazione (articoli di giornale, siti web, dischi, locandine) che attesti che si è realmente conosciuti con quel nome d'arte.

Tutela di opere musicali

Per proteggere un'opera musicale tramite l'intermediazione della SIAE è necessario, come per le altre opere d'ingegno, che l'autore sia iscritto presso la SIAE.
Per depositare un brano musicale, è necessario presentare il bollettino di dichiarazione con allegato uno spartito dell'opera completo della parte letteraria e almeno della linea melodica della parte musicale. Se l'opera non è trascrivibile (come nel caso della musica elettronica o, in casi eccezionali, di opere di musica sinfonica o da camera) è sufficiente depositare una registrazione. Sia sullo spartito che nel bollettino devono essere presenti i nominativi di tutti gli autori con la specifica indicazione del loro rispettivo apporto creativo.
La rete internazionale di Società di Autori in rapporti con la SIAE permette la tutela di opere protette anche al di fuori dell'Italia. Le Società incassano i proventi secondo le loro tariffe, ne deducono la loro provvigione e trasmettono il resto alla SIAE, che provvede a ripartire presso gli aventi diritto (autori, esecutori, produttori discografici ecc.) quanto resta.

Deposito delle opere

La SIAE gestisce per conto dei rispettivi detentori i diritti di utilizzazione economica (o patrimoniali).
Per depositare le opere l'autore deve presentare alla SIAE una domanda con la richiesta di deposito, firmata da tutti gli autori, e una copia inedita della stessa. Per gli iscritti il deposito di opere è gratuito. Per le opere non riproducibili su carta la firma dovrà essere apposta anche sul supporto contenente l'opera. Inoltre, occorre presentare la ricevuta di pagamento dell'importo di deposito.
Il deposito non è obbligatorio in quanto il diritto d'autore, per la convenzione di Berna, sussiste sin dalla creazione dell'opera e quindi possono essere usati altri mezzi per la dimostrazione della titolarità dei diritti. Secondo l'articolo 180 bis l'unico caso di obbligatorietà della sottoscrizione è per gli enti che ritrasmettono opere via cavo (una tecnologia scarsamente utilizzata in Italia). Non è quindi compresa la radiodiffusione, sia essa fonica o televisiva.

Produzione di fonogrammi

Dal punto di vista del diritto d'autore, le case discografiche sono utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Dato il ruolo della SIAE in quanto intermediario, il produttore discografico (a cui spettano i diritti di natura economica secondo l'articolo 72 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.") è tenuto a versare ad essa le royalties che spettano ad autori ed editori delle opere riprodotto, e ad applicare il contrassegno SIAE.
Nel caso in cui la stessa azienda si occupi sia di produzione discografica sia di edizioni musicali, essa da una parte dovrà versare le royalties come si è descritto sopra, dall'altra sarà beneficiaria di parte di quelle royalties in quanto associata alla SIAE (l'editore è proprietario dell'opera secondo quanto stipulato nei contratti con gli autori, ed è quindi uno dei titolari dei diritti).

Borderò

Per "borderò" o "bordereau" si intende la lista dei brani eseguiti o riprodotti nel corso di un evento. In Italia i borderò ("programma musicale") sono gestiti dalla SIAE.
Da luglio 2016 è online il servizio mioBorderò con cui gli autori possono compilare online il proprio borderò senza documenti cartacei.

Siae e Creative Commons

Secondo l'art. 27 del Regolamento Generale della società, è vietato all'associato di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito, ossia rilasciare opere e/o altro materiale sotto differente licenza (ad esempio Creative Commons), salvo autorizzazione da parte di SIAE stessa.
Il 23 dicembre 2008 fu annunciato quindi un Gruppo di Lavoro Giuridico misto, composto sia da esponenti della SIAE, sia da rappresentanti del gruppo Creative Commons Italia. Lo scopo di tale gruppo era quello di dare la possibilità agli autori di scegliere di rilasciare le proprie opere con licenze libere, mantenendo gli usi commerciali, affidando alla SIAE la distribuzione e la raccolta dei relativi ricavi, ma SIAE chiuse l'iniziativa con un nulla di fatto.
Per gli artisti sarà possibile rilasciare un'opera sotto licenza Creative Commons "non commercial" al fine di tutelarla e di distribuirla e sarà loro concesso, al tempo stesso, di ammettere per essa alcuni usi commerciali i cui ricavati saranno raccolti e redistribuiti da Buma/Stemra, la corrispondente nederlandese della SIAE.

Servizi per terzi

Equo compenso e copia privata

La SIAE acquisisce un equo compenso relativo alla copia privata sui dispositivi di memorizzazione venduti in Italia, ad esempio musicassette, VHS, CD, DVD, HD DVD, Blu ray, masterizzatori, hard disk, pendrive, schede di memoria, personal computer, decoder, lettori MP3, telefoni cellulari, ecc. poiché viene assunto a priori che vi si registrerà una copia privata di materiale protetto dai diritti d'autore, indipendentemente dal fatto che poi ciò realmente accada.
Siae ripartisce il provento fra le collecting societies (ad esempio SCF, PMI, Itsright, Audiocoop, e altri), che fungono anch'esse da intermediarie e che a loro volta ripartiscono i proventi agli aventi diritto.
L'ammontare complessivo degli introiti da contributo per la copia privata viene stimato, da Confindustria e Assinform, in 300000000 euro all'anno. A fronte di ciò, la SIAE dichiara che tuttavia non può essere pienamente soddisfatta dei livelli di compenso che il decreto oggi fissa, non ritenendolo ancora pienamente "equo".

Imposta sui pubblici spettacoli

Per molto tempo la Siae ha percepito per conto dello Stato l'imposta sui pubblici spettacoli, e il Ministero delle Finanze ne utilizzò la capillare rete territoriale per raggiungere più efficacemente parti del territorio sino ad allora sotto insufficiente controllo.



Bollino SIAE

Ai sensi dell'articolo 181 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.", uno speciale contrassegno, comunemente denominato bollino SIAE, dovrebbe essere apposto su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del contrassegno le categorie di supporti contenenti programmi per elaboratore:
  • accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
  • distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
  • distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);
  • distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
  • destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
  • inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
  • inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
  • destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.
Il prezzo di ogni singolo contrassegno è di 3.65 centesimi di Euro (distribuzione normale) o 1.81 centesimi di Euro (distribuzione gratuita o abbinata a pubblicazioni in vendita senza maggiorazione del prezzo usuale).
Dal punto di vista tecnico, il bollino è difficilmente riproducibile (è un ologramma con particolari non rilevabili a occhio nudo), difficilmente rimovibile (se rimosso diventa inutilizzabile) e riporta le seguenti indicazioni:
  • il titolo dell'opera;
  • il nome del produttore;
  • il tipo di supporto
  • il tipo di commercializzazione consentita;
  • la numerazione generale progressiva;
  • la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

Giurisprudenza e normativa

A seguito della Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di alcune Sentenze della Corte di Cassazione, è stato decretato che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell'ingegno come esplicitamente riportato sul sito della stessa SIAE, in cui viene anche spiegato più in dettaglio che per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte [di Cassazione] ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino SIAE è qualificabile come regola tecnica. Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all'Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti.
Nel 2008, con una decisione del Tribunale di Cesena, non solo è stato assolto un imprenditore a cui era stata contestata la commercializzazione in Italia di Cd-Rom privi del bollino, ma addirittura un editore italiano ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per 1,2 milioni di euro a carico della SIAE quale rimborso per quanto versato tra il 2004 e il 2008 per acquistare i bollini da porre sui supporti che diffondeva in allegato alle proprie riviste cartacee.
Successivamente, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana 23 febbraio 2009, n. 31, in materia di "Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633." ha riportato in vigore il bollino SIAE. Tale decreto presenta molti punti controversi, infatti l'entrata in vigore del DPCM innescherebbe una serie di problematiche di ordine strettamente pratico, che potrebbero costringere all'illegalità una serie di attori del mercato. Ci sono aziende che, sulla base del pronunciamento europeo e sulla base della sentenza con cui la Cassazione nella primavera del 2008 ha stabilito la non opponibilità della vidimazione, hanno richiesto e ottenuto dalla SIAE di operare senza apporre ai supporti il contrassegno. IL DPCM ha efficacia retroattiva e non prevede alcun periodo di transizione che consenta a questi attori di adeguarsi al nuovo quadro normativo. Questi soggetti dovrebbero fare richiesta alla SIAE per ottenere i contrassegni, dovrebbero attendere una manciata di giorni (tra i 10 e i 40) per ottenerli, dovrebbero provvedere ad apporli. Nel frattempo si troverebbero a violare la legge. Nel 2013 le norme italiane relative alla bollinatura sono state opinate dalla Corte di Giustizia riguardo al profilo di compatibilità con la normativa comunitaria.

Altre attività

In base all'articolo 181 del 1941, la società può esercitare altri compiti connessi alle opere d'ingegno e assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti.
La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
La SIAE:
  • Provvede, in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, alla riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, sui trattenimenti pubblici, sulle scommesse e sui concorsi pronostici. L'Agenzia delle entrate versa circa 30 milioni di euro l'anno nelle casse SIAE a causa di questo.
  • Diritto demaniale per talune forme di utilizzazione delle opere adatte al pubblico spettacolo o musicali e per la pubblicazione di opere letterarie, quando siano cedute a pubblico dominio, speciale compenso degli autori per il caso di apparecchi radioricevente, percentuale dovuta agli autori dopo la loro morte per gli aventi diritto sull'aumento di valore delle opere di arti figurative. Ricade in questa categoria la tassa sui biglietti per accedere agli eventi sportivi dilettantistici (es. per vedere la squadra di calcio del proprio paese).
  • Contrassegna gli esemplari delle opere a stampa, salvo che l'autore preferisca contrassegnarle personalmente con la propria firma.
  • Contrassegna musicassette, videocassette, o altri supporti utilizzati per la distribuzione.
  • Riscuote e ripartisce i diritti dovuti da chi produce o importa nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video.
  • Amministra con poteri di rappresentanza la comunione ereditaria imposta relativamente ai diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno.
  • Su richiesta degli interessati segue la registrazione delle opere presso il Copyright Office di Washington.

Aspetti economici e finanziari

Come la generalità degli Enti di collecting, anche la SIAE ha le sue attività finanziarie caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro e dalla c.d. inversione del ciclo produttivo (per la quale i ricavi precedono i costi), due elementi con importanti effetti sul bilancio e sulle sue modalità di redazione; nel 2000 la Guida UNESCO per le società di collecting descriveva un generico bilancio per questo genere di enti nel quale sottolineava la differenza rispetto ai bilanci delle società commerciali, evidenziando ad esempio come nel passivo i debiti siano "principalmente i diritti da ripartire". Secondo il rendiconto di gestione SIAE relativo al 2016, in quell'esercizio le somme destinate alla ripartizione hanno rappresentato il 67,4% dei debiti complessivi e il 54,4% del totale delle passività.
Non essendovi scopo di lucro, il bilancio delle collecting non svolge la funzione di individuare il risultato distribuibile agli azionisti, come nelle società commerciali. A proposito dell'inversione del ciclo produttivo, e parlando propriamente, più che di ricavi e costi, di entrate e uscite, nel bilancio SIAE le prime sono costituite dalla raccolta del diritto d'autore e le seconde dalla ripartizione agli aventi diritto; poiché la raccolta precede necessariamente la ripartizione, in ciò si esplica la detta inversione, che si concretizza in una fisiologica cospicua liquidità suscettibile di produrre proventi finanziari mediante impiego delle somme in attesa di ripartizione.

Risultato finanziario

Il conto operativo è da anni in perdita, di 27 milioni di euro nel solo 2013 e 26 nel 2014; il risultato di esercizio è stato positivo (di 1 e 3,5 milioni rispettivamente) grazie a operazioni finanziarie.
Il bilancio SIAE riporta debiti per oltre 900 milioni di euro che non ha distribuito ai detentori dei diritti come da suo oggetto sociale.
Quanto al diritto d'autore e copia privata, SIAE nel 2013 ha riscosso 589 milioni di euro (p. 33), di cui liquidati 464 (p. 145); ma ha imposto agli associati 101 milioni in quote sociali e provvigioni (p. 61), consumando in costi un totale di 183 milioni (p. 63) pari al 39% degli ammontare liquidati.

Critiche e controversie sulla gestione

I risultati finanziari della SIAE sono stati oggetto di discussione. La SIAE è, secondo Sergio Rizzo e altri, in profondo dissesto a causa dell'elevato costo del personale, del fondo pensioni e del suo patrimonio immobiliare; alcune testate musicali preferiscono sottolineare invece il risultato finanziario positivo.

Squilibri di ripartizione e di diritto

  • Secondo Giorgio Assumma, presidente SIAE dal 2005 al 2010, nel 2009 circa il 50-60% degli artisti iscritti alla SIAE alla fine dell'anno percepiva in ripartizione dei diritti meno di quanto versava all'ente per la quota di iscrizione.

Interventi dell'Autorità garante della concorrenza

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta per approfondire aspetti controversi. Su richiesta dell'associazione locali da ballo l'autorità ha aperto una istruttoria basata sulla base dell'ipotesi che gli oneri imposti dalla SIAE siano molto più ingenti di quelli delle corrispondenti istituzioni estere.

Proposta di abolizione

I radicali propongono da sempre l'abolizione del monopolio SIAE e in merito hanno presentato numerose proposte di legge.

Episodi riguardanti eventi non lucrativi

La SIAE può esigere il compenso anche per eventi di natura non lucrativa. Vi sono stati vari casi emblematici che hanno sollevato molte critiche:
  • Richiesta di pagamento ad un'associazione che aveva improvvisato una piccola festa con dei bambini di Chernobyl che avevano cantato una canzone popolare bielorussa per ringraziare le famiglie del Progetto accoglienza di Chernobyl che li avevano ospitati in Italia.
  • Richiesta di pagamento al Circolo Pensionati ed Anziani di Predazzo per aver cantato alcune canzoni della tradizione locale durante la tradizionale festa degli ultranovantenni del paese.
  • Richiesta di pagamento all'associazione Tu con noi di Monza per la musica utilizzata durante la festa di capodanno organizzata per dei ragazzi disabili.
  • Richieste di pagamento per il noleggio dello spartito dell'inno nazionale della Repubblica Italiana.
  • Richiesta di pagamento forfettario per l'attività di fotocopiatura nelle biblioteche universitarie.
  • La pretesa della SIAE di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche è stata oggetto di un'interrogazione al Governo da parte del senatore Mauro Bulgarelli, che ha anche proposto di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del fair use.